Parla il Garante delle Carceri: "Una possibile procedura per i nuovi istituti"

Mamma chiusa in cella che vezzezza suo figlio

Parla il Garante delle Carceri: "Una possibile procedura per i nuovi istituti". La relazione annuale del 2013 del Garante regionale della Toscana delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Alessandro Margara. Lunedì, 15 luglio 2013 - 11:47:00. Fonte: http://www.affaritaliani.it

Le competenze dell’Ufficio del Garante
Il Garante regionale delle persone private della libertà personale ha competenza su queste situazioni:

a. le persone private della libertà personale a seguito di provvedimenti che le introducono in un istituto carcerario: questa è la competenza prevalente;
b. le persone private della libertà personale perché associate alle camere di sicurezza delle forze dell’ordine, questa competenza impone interventi frequenti soprattutto perché il comma 1 dell’art.1 della Legge n. 9 del 2012 ha cercato di obbligare i vari organi di polizia giudiziaria delle forze dell’ordine a fare a meno del passaggio dal carcere evitando molte carcerazioni di pochissimi giorni in attesa di convalida dell’arresto;
c. le persone private della libertà personale a seguito di trattamento sanitario obbligatorio;
d. le persone private della libertà personale a seguito di associazione ai cosiddetti CIE.

In Toscana i CIE non sono presenti e pertanto questa competenza è esclusa. Le parti della Relazione che seguono si interessano prevalentemente degli Istituti penitenziari e delle persone private della libertà personale e associate agli stessi.

La detenzione in Toscana
Il sistema penitenziario nazionale vive da tempo la sua stagione di più grave crisi. La popolazione detenuta ha raggiunto cifre senza precedenti, ben superiori a quelle oltre 61.000 presenze raggiunte le quali, nel 2006, si procedette all’ultimo provvedimento di indulto (Legge 31 luglio 2006, n. 241). Oggi i detenuti sono ancora di più, e l’ultimo rilevamento parla di una popolazione detenuta di 65.831 unità al 31/03/2013, 4.800 in più del giugno 2006. In Toscana ci sarebbero 4.124 detenuti, mentre erano 4.001 nel giugno 2006. E se da allora la popolazione detenuta è cresciuta, sono notevolmente calate come vedremo meglio in seguito le risorse di cui il sistema dispone per affrontare questa crisi. La condizione è dunque drammatica, come ormai sembra aver preso atto anche il dibattito pubblico e politico. La stagione delle carceri descritte come “alberghi a 5 stelle” pare finita, ed anzi l’ultimo Governo Berlusconi, seguito dal Governo Monti, hanno per la prima volta da tempo provato ad invertire la tendenza invalsa negli ultimi anni, non solo evitando di introdurre misure mirate a produrre maggiore carcerazione, ma tentando addirittura, senza peraltro riuscirvi in misura significativa, di ridurre il numero dei detenuti. Questa tardiva presa d’atto parte dalla dichiarazione dello stato di emergenza per il sovraffollamento carcerario del 13 gennaio 2010. A quella data, e per la precisione al 31/12/2009, nelle carceri italiane c’erano 64.791 persone, a fronte di una capienza di 44.073. Il tasso di affollamento era dunque del 147% (147 detenuti ogni 100 posti). Lievemente migliore, ma sostanzialmente analoga, era allora la situazione in Toscana. Erano detenute 4.344 persone in 3.233 posti, con un tasso di affollamento del 134%. Oggi, come vedremo meglio sotto, la situazione è sostanzialmente identica.

Il piano carceri ed i numeri delle capienze
Dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2013 la capienza del sistema penitenziario nazionale è passata da 44.073 a 47.045 posti, registrando così ufficialmente un aumento di 3.000 posti, pari ad una crescita di oltre il 6%. In un intervallo sostanzialmente analogo la capienza regolamentare in Toscana è cresciuta di 331 unità, ovvero dell’11%. Una crescita dunque superiore alla media nazionale, ma di cui va preso atto avendo in mente lo scostamento significativo che c’è tra questi numeri e la realtà che si incontra visitando gli istituti, tanto in Toscana quanto nel resto del Paese. Anzitutto alcune precisazioni sul quadro nazionale. La prima è necessariamente quella relativa al ruolo giocato in questa presunta crescita dal “Piano straordinario di edilizia penitenziaria” varato dal Ministro Alfano contestualmente alla dichiarazione dello Stato d’emergenza. Il piano, rimaneggiato numerose volte, prevedeva la costruzione di nuovi istituti e di nuovi padiglioni, il tutto per un costo, ed un impatto sulle capienze, che potremmo definire a “geometria variabile”. Tanto il Governo Berlusconi quanto quello Monti in questi mesi, dopo aver dato i propri numeri ed i tempi previsti di realizzazione, a distanza di tempo invece di fornire dati su quanto nel frattempo realizzato, hanno sempre provveduto a dare nuovi numeri e nuovi tempi di realizzazione, di fatto screditando totalmente se stessi ed il Piano carceri. In questo scenario di notevole confusione è utile dire che da allora, nell’ambito del piano carceri, nessun nuovo istituto è stato realizzato. In effetti per i nuovi istituti i lavori non sono nemmeno mai iniziati, e nella larghissima maggioranza dei casi non è stata posta la prima pietra nemmeno per i nuovi padiglioni. Da cosa dipende dunque la crescita delle capienze? La verità è che la crescita delle capienze dipende da un diverso calcolo degli spazi disponibili assai più che dalla effettiva disponibilità di nuovi spazi, ed anzi gli spazi sembrano essere sempre meno. Il caso della Toscana illustra peraltro questo fenomeno alla perfezione. Il Piano carceri non prevede per la Toscana, né oggi né in passato, nuovi istituti o nuovi padiglioni. Eppure, come abbiamo visto sopra, la capienza in Toscana sarebbe cresciuta significativamente. Ma come è possibile? Come si vede chiaramente dalla Tabella n. 1 la maggior parte di questo aumento sarebbe da imputare all’aumento della capienza dell’OPG di Montelupo Fiorentino. Ma chi conosce quell’istituto sa bene che parlare di una capienza costante dal 2010 ha poco senso. Negli ultimi mesi è stata prima chiusa la sezione detta Ambrogiana, poi aperto un nuovo reparto, chiuso da anni per ristrutturazione, ed infine, proprio alla fine del 2012, per la precisione il 19 dicembre, la Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale ha proceduto al sequestro il reparto Pesa. Che in questi anni la capienza regolamentare sia rimasta costante significa solo che questa capienza, fornita dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria é misurata convenzionalmente secondo il parametro di nove mq a persona fissato dal decreto del Ministro della sanità in data 5 luglio 1975 con riferimento agli ambienti di vita delle abitazioni di civile abitazione, è un dato sostanzialmente insensibile a quello che effettivamente succede negli istituti. Altrettanto fuorviante è il dato relativo alla Casa circondariale di Arezzo, chiusa da tempo per ristrutturazione ed aperta oggi solo in minima parte. Il 31 dicembre 2012 in quell’istituto erano presenti solo 17 detenuti, nonostante una capienza ufficiale di 103 posti, la maggior parte dei quali evidentemente sono ancora inutilizzabili. Risulta poi cresciuta la capienza di istituti come Livorno o Lucca, istituti che non si capisce come possano essere cresciuti. Nelle ultime visite effettuate si rileva come questi istituti, più che acquistare nuovi spazi, ne perdano costantemente a causa del degrado strutturale, culminato con lo sgombero parziale della Casa circondariale di Livorno, che conserva però in tutto questo invariata la sua capienza regolamentare. Insomma, mentre in effetti i posti diminuiscono, le capienze ufficiali restano invariate, quando addirittura non aumentano, e questo “aggiustamento” dei numeri è stato finalmente ammesso ormai dallo stesso DAP. In una circolare della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, del 10 aprile 2013, si afferma infatti che i dati periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali rispetto alla capienze regolamentari si riferiscono alle capienze degli interi complessi, al lordo, quindi, delle superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità, e si precisa anche che “tale evidenza” (era) peraltro già da tempo nota.

I numeri delle presenze
Come abbiamo visto sopra la prima finalità del Piano carceri del Governo, ovvero l’ampliamento della capienza del nostro sistema penitenziario, è stata un fallimento. Il piano carceri non ha creato nuovi posti, e se alcune nuove strutture, progettate ed iniziate molto tempo fa, sono state inaugurante in questi anni, facendo spesso credere che fossero gli esiti del “piano carceri”, al tempo stesso come abbiamo visto in molte realtà in questi anni la capienza effettive è addirittura diminuita. Ma se questo è l’esito del primo e più sbandierato “pilastro” del piano carceri, cosa è stato del secondo “pilastro”, ovvero della promessa diminuzione del numero dei detenuti? Dal settembre 2009, poco prima della dichiarazione dello Stato d’emergenza, al 30 aprile 2013 la popolazione detenuta, invece di calare, è cresciuta in Italia di 1.322 unità, registrando dunque una crescita dell’2%. E’ vero che ci stiamo allontanando dai picchi della fine del 2010, ma un calo significativo della popolazione detenuta, tale da fare rientrare lo Stato d’emergenza ancora in vigore, sembra molto lontano. Ciò che è però significativo delle tendenze attuali è il fatto che seguono ad anni di costante crescita, e segnano dunque un importante elemento di novità. Ma è significativo anche il fatto che, per questo leggero calo, non ci sia una spiegazione davvero soddisfacente. Il calo ad esempio certo non si spiega alla luce del numero di persone uscite grazie alla Legge n. 199/2010, la cosiddetta “svuota-carceri”, adottata dal Governo come prima misura del Piano carceri per ridurre il numero dei detenuti. In totale, dall’entrata in vigore della legge, al 30 aprile 2013 ne avevano usufruito in Italia 10.439 detenuti, di cui 673 donne (il 6,4%) e 2.950 stranieri (il 28%), ma si tratta di numeri modesti, soprattutto se messi in relazione con le oltre 160.000 persone uscite dal carcere nello stesso. Un piccolo contributo dunque a questo flusso in uscita, piccolo anche in Toscana, dove hanno beneficiato ad oggi della detenzione domiciliare a fine pena 920 detenuti. Probabilmente negli ultimi anni, assai maggiore dell’aumento delle uscite dal carcere, è stato il calo degli ingressi a ridurre i numeri della detenzione. Dal primo semestre del 2010 al primo semestre del 2012 si è registrato un calo degli ingressi di circa il 26% nel Paese, di circa il 22% in Toscana, ed è questo il fenomeno più significativo degli ultimi anni, e che probabilmente più ha inciso nel calo delle presenze. Questo calo negli ingressi è stato dovuto verosimilmente, più che agli interventi del Governo in materia di “porte girevoli”, alla consapevolezza del sovraffollamento degli istituti in chi opera gli arresti, e dunque le forze dell’ordine hanno semplicemente arrestato meno. Probabilmente un contributo a questo calo degli ingressi è venuto anche dalla abrogazione, avvenuta alla metà del 2011, dell’articolo 14, commi 5ter e 5quater, del Decreto Legislativo n. 286/1998, che prevedeva la detenzione, nonché l’arresto obbligatorio, dello straniero in caso di mancata ottemperanza all'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio italiano. L’incidenza della abrogazione di questa norma sul calo degli ingressi è però inferiore a quanto ci si sarebbe potuti attendere. Se infatti nel primo semestre del 2010 i detenuti stranieri rappresentavano il 43,9% del totale dei detenuti che entravano nelle carceri italiane dalla libertà (il 57,8% in Toscana), nel primo semestre 2012 questa percentuale era del 42,6% a livello nazionale (e del 62,5% in Toscana). Un calo modestissimo dunque a livello nazionale, ed addirittura una crescita a livello regionale. Il fenomeno più significativo registrato dunque in questi anni sull’andamento della popolazione detenuta, ovvero il drastico calo degli ingressi segnalato sopra, per cui nel corso del 2012 sono entrate nelle nostre carceri 63.020 persone, mai così pochi nell’ultimo ventennio, resta dunque ancora in buona parte da spiegare. A conclusione del quadro presentato fin qui è possibile affermare che dalla dichiarazione dello “stato di emergenza nazionale conseguente all’eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari” (13 gennaio 2010), i detenuti non sono sostanzialmente diminuiti, mentre sono calati gli spazi a loro disposizione e le risorse economiche per la gestione delle carceri. A proposito della riduzione delle risorse economiche, basti qui riportare alcuni dati recentemente pubblicati dalla Associazione Antigone. Nel 2007, anno durante il quale la presenza media giornaliera è stata di 44.587 detenuti, il bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ammontava a 3.095.506.362 euro. Nel 2011, quando la presenza media giornaliera è stata di 67.174 detenuti, il bilancio del DAP era di 2.766.036.324 euro. A fronte di un aumento dei detenuti di circa il 50%, il bilancio è stato tagliato del 10,6%. Ma i tagli non sono stati omogenei. I costi del personale, necessariamente poco elastici, sono calati solo del 5,3%. Quelli per gli investimenti (edilizia penitenziaria, acquisizione di mezzi di trasporto, di beni, macchine ed attrezzature, etc.) sono calati del 38,6% e quelli per il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto detenuti, a fronte della notevole loro crescita, sono addirittura calati del 63,6%. Il dato è macroscopico e le conseguenze sono immaginabili. In carcere manca ormai tutto, e si fatica a far fronte ai bisogni più elementari dei detenuti. In questo contesto, come si può immaginare, garantire delle attività trattamentali adeguate risulta particolarmente difficile, ed uno dei temi che rendono più facile la lettura di questa difficoltà è certamente quello dell’accesso al lavoro. Previsto, quanto meno per i detenuti con condanna definitiva, come vero e proprio diritto, conseguente al dovere dell’Amministrazione penitenziaria a garantire opportunità occupazionali durante la detenzione, come è noto in realtà si tratta di una opportunità ambita da molti ma disponibile per pochi.

Le misure alternative
Uno sguardo all’andamento delle misure alternative alla detenzione negli ultimi anni. Anzitutto si noti come, alla fine del 2005, prima dell’entrata in vigore dell’indulto del 2006, il numero totale delle persone in misura alternativa, 23.394, fosse significativamente superiore ad oggi. Da allora il numero dei detenuti ha superato ampiamente quello del 2006, ma il numero delle persone che scontano la propria pena fuori dal carcere è cresciuto assai più lentamente. Altra significativa differenza rispetto al 2005 è il fatto che la maggior parte delle persone in misura alternativa in quegli anni ci andava direttamente dalla libertà, senza passare prima dal carcere. Oggi nella maggior dei casi di chi è in misura alternativa è prima transitato dal carcere, aggravando così i numeri del sovraffollamento. Infine, sempre rispetto alla fine del 2005, va segnalato come siano notevolmente calati gli Affidamenti in prova e le Semilibertà, misure alternative dal maggior contenuto trattamentale e risocializzante, mentre è notevolmente cresciuta la sola Detenzione domiciliare, misura decisamente più contenitiva dell’Affidamento, e dal contenuto rieducativo più contenuto. I numeri del 2012 peraltro includono quelli (modesti) della nuova Detenzione domiciliare prevista dalla Legge n. 199/2010. Tra le persone in detenzione domiciliare al 31 dicembre 2012 sono conteggiate infatti anche le 2.640 che sono andate in detenzione domiciliare in virtù della legge “svuota carceri”, 612 dalla libertà e 2.028 dal carcere. Numeri che, evidentemente, il carcere lo hanno svuotato assai poco.

I numeri degli OPG
Un breve commento sui numeri degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Come abbiamo visto con particolare riferimento alla Toscana nell’OPG di Montelupo Fiorentino si è passati dai da 190 internati del 30 giugno 2008 ai 106 del 31 dicembre 2012. Una riduzione quindi radicale delle presenze, quasi del 50%, sulle cui cause è necessario interrogarsi. A breve infatti è prevista la chiusura degli OPG, e da quel momento le misure di sicurezza dell’OPG e della Casa di cura e custodia dovranno essere eseguite in nuove strutture dalle caratteristiche diverse dalle attuali. Si tratta però di strutture ancora da costruire, in parte ancora da pensare, e delle quali bisognerà decidere anche le capienze. In altri termini, bisognerà a breve stabilire quante persone dovranno realisticamente ospitare le nuove strutture territoriali che dovranno sostituire gli OPG. Un punto di partenza sensato per questa riflessione dovrebbe ragionevolmente essere quello delle presenze negli stessi OPG, che le nuove strutture andranno a sostituire, ma il recente calo delle presenze in tutti gli OPG italiani ci dice che le cose probabilmente non stanno così. La cosa che qui sorprende non è solo il notevole calo delle presenze in pochi anni, ma anche il fatto che queste presenze siano state a lungo sostanzialmente stabili, e che questo calo si sia verificato a normativa invariata. Mentre infatti le novità legislative che verranno analizzate in seguito prevedono la chiusura degli OPG con il 1 Aprile 2014, come si vede il calo delle presenze in queste strutture è iniziato già da tempo, probabilmente a seguito del mutato clima sulla materia dovuto anzitutto al lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, presieduta da Ignazio Marino. A seguito della pubblicazione degli esiti dei lavori della commissione il percorso per il superamento degli OPG ha subito l’accelerazione che in molti chiedevano da tempo. Sono state messe in cantiere e poi approvate le norme che dovrebbero imporre la chiusura degli OPG entro l’aprile del 2014 ma intanto, come abbiamo visto, il nuovo clima, ed in seguito anche degli stanziamenti finanziari mirati a nuovi percorsi esterni di cura, hanno prodotto nuove dimissioni e fatto rapidamente scendere il numero degli internati. È vergognoso che questo sia accaduto solo adesso, alla vigilia della chiusura degli OPG, e dopo anni di denunce documentate provenienti da più parti. Ma resta comunque una novità importante, soprattutto perché consente di capire come siamo ancora probabilmente lontani dal sapere quale effettivamente sia il numero di persone la cui “pericolosità sociale” sia tale da rendere necessario il ricorso alle misure di sicurezza detentive previste dal Codice penale. A lungo questo numero è stato troppo elevato, probabilmente più per la scarsa volontà di trovare soluzioni alternative, che non per la loro inesistenza. Recentemente il clima è cambiato, e improvvisamente sono stati attivati percorsi esterni di cura che prima parevano non esserci. Ma la domanda fondamentale è ancora senza risposta. Quante dimissioni sono ancora possibili? Quante persone che oggi sono nei vecchi OPG, e domani andrebbero nelle nuove strutture, potrebbero invece seguire percorsi terapeutici territoriali senza ricorre a forme di internamento? Quale effettivamente è il numero di persone per le quali è indispensabile ricorrere alla privazione della libertà a causa del loro stato di salute? Questo è un tema su cui è necessario riflettere attentamente prima di “dare i numeri” delle nuove strutture territoriali. Le istituzioni totali hanno infatti una tendenza quasi fisiologia a saturare le proprie capienze, a riempirsi all’inverosimile, per contenere marginalità e criticità che la società fatica a gestire. Non ci sarebbe nulla di più sbagliato, alla vigilia di questo processo di riforma, di dotarci di una serie di mini-OPG pensati semplicemente per “trasferire” in contenitori nuovi e moderni gli errori, le inerzie e le vergogne dei vecchi manicomi criminali.

I minori detenuti
L’andamento della popolazione detenuta negli istituti penali minorili italiani ha in questi anni registrato un andamento molto diverso rispetto a quella detenuta nelle carceri degli adulti. La presenza media giornaliera ha oscillato sempre sotto le 500 presenze a livello nazionale, superando raramente questa soglia. Al 30 giugno 2012 la situazione appare diversa, la soglia è ampiamente superata e si registrano 541 presenze, un dato apparentemente allarmante, ma che è probabilmente il frutto più di una oscillazione momentanea che non di una variazione dell’andamento medio delle presenze. Al 19 novembre 2012, dato più aggiornato di cui disponiamo, i presenti erano tornati ad essere 489. Non è dunque la variazione nel numero assoluto delle presenze ad essere cambiata significativamente in questi anni, quanto meno con riferimento al quadro nazionale. Va invece segnalata una significativa variazione con riferimento alla composizione di queste presenze, in particolare rispetto alla nazionalità. All’inizio del periodo descritto sopra i numeri di italiani e stranieri erano sostanzialmente omogenei. Negli anni successivi la percentuale degli stranieri tra i minori detenuti era cresciuta, stabilizzandosi per tre anni successivi (2004, 2005 e 2006) intorno al 54%. Dal 2007 in poi questa percentuale ha preso però decisamente a scendere, fino a raggiungere nel 2011 il valore più basso, del 33,1%. La notevole sovra rappresentazione dei minori stranieri tra la popolazione detenuta nei nostri IPM pare dunque in parte rientrata, ma si tratta di un fenomeno di non facile interpretazione. La detenzione dei minori è fenomeno assai più residuale che per gli adulti, e per loro il carcere resta in misura maggiore quella extrema ratio che da sempre si invoca per la pena detentiva. Questo però nei fatti comporta, per i minori come e più che per gli adulti, che in carcere vengano sovrarappresentati quei gruppi che evidenziano maggiore fragilità sociale. Se, fuori dai casi di particolare pericolosità, per chi dispone di risorse sociali e relazionali è possibile accedere ad alternative alla detenzione, chi resta in carcere è appunto chi è sprovvisto di queste risorse, ed il fenomeno è evidente per i minori ancora più che per gli adulti. Questo cambiamento recente può dunque essere indicativo non solo di una minore selettività del sistema in danno dei minori stranieri, ma anche di una maggiore fragilità sociale dei minori italiani. Resta sorprendente in ogni caso il fatto che, a fronte di un così significativo cambiamento, i numeri della detenzione minorile restino sostanzialmente stabili ormai da molto tempo.

Il Manifesto “No-Prison”: un problema teorico
Il Manifesto No-Prison (http://noprison.eu) dice: Credere e praticare oggi una volontà abolizionista del carcere è irrealistico quanto in passato lo fu invocare l’abolizione della tortura e della pena di morte. Nulla di sostanzialmente diverso: anche allora ai pochi che si schierarono contro, i più opposero scetticismo, accusando gli abolizionisti di imperdonabile ingenuità. Ma la storia ha dato ragione a questi ingenui: la società senza pena di morte è più sicura della società piena di forche; la giustizia penale senza tortura garantisce l’accertamento della verità di più e meglio della pratica delle confessioni estorte con la violenza. Liberarsi dalla necessità del carcere perché pena inutile e crudele non comporta affatto rinunciare a tutelare il bene pubblico della sicurezza dalla criminalità. Anzi per il solo fatto di rinunciare al carcere si produce più sicurezza dal pericolo criminale, stante che il carcere è fattore criminogeno esso stesso. Una società senza prigioni è più sicura come una società senza pena di morte. E al punto 17: La risposta al delitto non può che essere un intervento volto ad educare a una libertà consapevole attraverso la pratica della libertà… solo eccezionalmente si possono prevedere risposte di tipo custodiale nei confronti della criminalità più pericolosa, ma in quanto extrema ratio a precise condizioni:

a) la perdita della libertà deve realizzarsi all’interno di strutture che salvaguardino sempre e comunque la dignità delle persone e i loro diritti. I luoghi preposti per questo non possono essere le carceri che conosciamo… Noi immaginiamo altro: altro nella fisicità delle costruzioni e nell’economia degli spazi, altro nella professionalità di chi è addetto al controllo, al dialogo e all’aiuto;
b) i tempi di questa permanenza in strutture segregative debbono essere comunque ridotti al minimo e cessare in presenza di un interesse serio, da parte del condannato, in favore di programmi di inclusione sociale in libertà.

Il Manifesto “No-Prison” come spunto per una constatazione: la Riforma voluta dal nuovo Ordinamento penitenziario non è più accettata
Il dato di fondo sul quale il Manifesto è costruito è che la Riforma penitenziaria è fallita. La tesi che qui vogliamo dimostrare è che sia stata rifiutata dallo stesso Stato che ha voluto la legge. Ci sono state circostanze storiche che hanno favorito questo rifiuto, ma lo stesso è incontestabile. E’ stata colpita la dinamica del sistema, così che lo stesso non porta in fondo alcun programma di sistema carcerario, tanto meno quello che è scritto nell’Ordinamento Penitenziario. Il vizio iniziale è che, al cambio normativo non ha corrisposto nessuna riforma negli edifici e nel personale, nonché nella gestione degli istituti. Anzi: dal 1977, con la creazione delle carceri speciali, ci fu un irrigidimento generale nella gestione degli istituti con la chiusura ai detenuti dei vani delle Sezioni, fino ad allora aperti. E’ bene ripartire da questo dato. L’art. 13 O.P., con la rubrica “individualizzazione del trattamento”, dispone: Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. In relazione all’osservazione multiprofessionale della personalità è compilato il relativo programma, che è integrato e modificato, secondo le esigenze che si prospettano nel corso della esecuzione. Ancora l’art. 15 O.P., con la rubrica “elementi del trattamento”, precisa: Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto, avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ebbene: le strutture edilizie rimasero quelle che erano, anche se non fu colta l’occasione della sostituzione degli istituti vecchi con i nuovi degli anni ‘80, ricordati come “carceri d’oro”, ma non per la loro bellezza e funzionalità, ma per i casi di corruzione che le accompagnarono. Le nuove carceri fecero rimpiangere le vecchie e con le loro strutture favorirono quel sovraffollamento, che poi sopravvenne. Ma non fu calcolato in particolare il personale necessario nei ruoli essenziali: direttori, educatori, assistenti sociali. Degli stessi ci parla l’art. 83 dell’Ordinamento, ai commi 1, 2 e 3. Non erano adeguati alla realtà degli oltre 200 istituti italiani e non vennero coperti e tanto meno aggiornati quando risultò chiaro che erano insufficienti. Il rapporto fra educatori ed agenti restò nell’ordine di 1 a 100. Comunque, per gli agenti arrivò la riforma. Il corpo militare degli agenti di custodia, militarizzato nel 1944, venne sostituito dalla Polizia penitenziaria. Si attendeva la smilitarizzazione, ma non fu felice, in funzione della Riforma, la sostituzione con un corpo di Polizia, con le sue gerarchie e rigidità. La riforma del personale di sorveglianza era tardiva e ormai era diventata essenziale la sicurezza, non la Riforma, dalla quale continuava la presa di distanza dell’Amministrazione penitenziaria. Ma si è ricordata anche la gestione. Cessarono molte delle attività lavorative già organizzate prima della Riforma: ciò per la regolarizzazione della normativa sui rapporti di lavoro, prevista dal nuovo O.P. Si irrigidì decisamente il clima di ordine e disciplina che tornò ad imperversare in carcere. Mentre la Riforma esigeva una attività penitenziaria nuova, si impose l’irrigidimento di quella vecchia. Riguardo ai detenuti, si concluse l’esperienza dei permessi ai detenuti, che aveva dato risultati incoraggianti e fu ristretta a casi eccezionali di gravi eventi familiari, con la previsione di una impugnazione del P.M. Ci fu, poi, la ripresa degli attacchi della criminalità mafiosa, conclusa dalle stragi in cui morirono Falcone e Borsellino. E, con i decreti legge del 1991 e del 1992, la scelta fu quella di annullare la spinta riformista. Solo alcune sentenze della Corte costituzionale dimensionarono le modifiche a quelle che erano le linee della Riforma e una delle norme della legge di conversione del decreto legge del ‘92, l’art. 14bis, consentì di compensare la stretta sulla criminalità più grave con un’apertura per la penalità ordinaria, grazie alla quale ci fu il decollo delle misure alternative (aumentate di 4 volte in un periodo breve) fino alla Legge Simeone-Fassone-Saraceni nel 1998, che ratificò il nuovo sistema. Ma ormai la Riforma penitenziaria non era più popolare come quando i detenuti la reclamavano dai tetti delle prigioni. Nei secondi anni ‘90 la Riforma riprese fiato fino agli inizi del 2000, che videro esplodere il sovraffollamento a causa delle leggi che punivano la detenzione sociale. Cos’è la detenzione sociale? Il nostro Paese, dagli ultimi anni del ‘900 era percorso, come era già accaduto per altri Paesi europei, da fenomeni sociali, quale l’immigrazione, che ci si rifiutava di trattare come tali. Era semplice dare una risposta penale: la penalità è la risposta più semplice a fenomeni complessi come questo e come era già stato quello della tossicodipendenza qualche anno prima. Per questo era già intervenuta la Legge Iervolino-Vassalli del 1990, che sarebbe stata disinnescata, nella sua carica punitiva dal Referendum del 1993, che aveva depenalizzato l’uso degli stupefacenti e la detenzione per l’uso. La Legge Bossi-Fini penalizzò l’immigrazione e alla tossicodipendenza pensò, alla vigilia del nuovo Governo Prodi, tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 la Legge Fini-Giovanardi (n. 49 del 27/2/2006, conversione del d.l. 30/12/2005), che aumentò in modo molto pesante la carica punitiva della Legge sugli stupefacenti. Il circolo si chiuse con la Legge ex Cirielli (n. 231 del 5/12/2005), che restaurava la recidiva facendola tornare agli splendori del Codice Rocco e sbarrava la via alle misure alternative per i recidivi. Ovviamente erano i recidivi che riempivano le carceri, si evitava così che potessero uscirne. Le prime due leggi riempivano le carceri e l’ultima legge, impediva che si svuotassero. Fu così che il sovraffollamento diventò ingestibile o, meglio, gestibile con l’arrendersi ad esso. E questo fu l’annullamento della Riforma, perché in un carcere gravato da 20.000 persone in più della capienza regolare, nessuna riforma del carcere è possibile. L’unica possibilità resta un carcere di sola contenzione, in cui gli esiti sono quelli dei trattamenti contrari al senso di umanità e senza alcuna finalizzazione alla riabilitazione o, come dice il Manifesto “No-Prison”, senza alcuna finalizzazione a programmi di inclusione sociale in libertà. Se si aggiungono le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che condannano l’Italia per trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti e se queste stanno diventando ordinaria amministrazione, non resta che prendere atto che questa attuazione della Riforma penitenziaria non rientra più nelle finalità della Amministrazione penitenziaria come suo fine essenziale. Ed a conferma possiamo aggiungere: a) la politica finanziaria che nega le risorse economiche in base alle quali gli elementi del trattamento (lavoro, istruzione, corsi di formazione professionale, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno e, in particolare e soprattutto, col nucleo familiare) sono possibili, con la conseguenza che il trattamento individualizzato, diviene un’idea dispersa nel mare di trattamenti disumani e degradanti. Il carcere diventa la sede delle economie, che, contro la regola n. 4 della parte prima delle Regole penitenziarie europee, enunciate il 5/11/2004 dal Comitato europeo per i problemi penali del Consiglio d’Europa. La regola afferma: Quando si decide di privare una persona della propria libertà, la mancanza di risorse non giustifica condizioni del carcere che violino i diritti umani riconosciuti da queste regole. Quindi: le economie di spesa non sono possibili quando alle stesse consegue una condanna per trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti, come avviene con le sentenze della CEDU nei confronti dell’Italia; b) inoltre, come vedremo in seguito, manca una politica dell’Amministrazione penitenziaria che provveda a riparare al deficit organizzativo che impedisce di rafforzare i ruoli scoperti del personale civile e anche di quello di Polizia penitenziaria, distolto dai suoi compiti per riparare ai vuoti di organico degli altri ruoli. Non si potrà, comunque, andare avanti per molto poiché anche la copertura degli organici della Polizia penitenziaria va diminuendo, a seguito dei pensionamenti.

Conclusioni
Qualcosa si muove nel panorama penitenziario, in qualche modo manifestatosi in occasione del Convegno, con partecipanti di vari Paesi, tenutosi il 6 dicembre 2012 a Firenze. Lo indica il Manifesto “No-Prison”, che abbiamo inserito in allegato. E, diversamente dalle risposte date in questo Paese, c’è una modalità di diversa risposta al crimine, anche gravissimo, che emerge dal testo di Nils Cristie, inviato dallo stesso in occasione del Convegno. Il Manifesto “No-Prison” parte da una constatazione: la Riforma penitenziaria di cui al nuovo O.P. è fallita. E’ possibile arrivare a questa conclusione e sostenere che la “la cultura patibolare” che “ammorba” il nostro carcere, sia vincente, ma è anche possibile che si possa avere qualche dubbio quando si constata che realtà penitenziarie concrete sono il frutto di una buona volontà di attuare il disegno di Riforma penitenziaria, riuscendo ad ignorare la “cultura patibolare”. Anche nella nostra regione ci sono tentativi di tenere fede alla mission che la legge di Riforma penitenziaria del 1975 e il suo rilancio nel 1986 con la Legge Gozzini ha dato alla Amministrazione penitenziaria e, in sede nazionale, c’è una sorta di carcere della resistenza che riesce a realizzare ciò che dicono le leggi. E’ vero anche che le ultime manifestazioni della nuova Amministrazione penitenziaria sono nel senso di un ritorno alle origini della Riforma. Ma è vero anche che queste manifestazioni sono isole nel mare della “cultura patibolare” che ammorba il nostro carcere e che è giusto dire, come il Manifesto “No-Prison” dice, che la Riforma è fallita. Le manifestazioni di lealtà alle leggi ricordate sono le ultime (o, vogliamo sperare, le prime di una nuova storia, la cui strada è tutta in salita) della cultura della Riforma che sopravvive.

Il carcere che tende ad “immagazzinare corpi”
La produzione di nuove carceri non è più sorretta da teorie penitenziarie strutturate tali da giustificare i modelli di edilizia carceraria adottati secondo principi filosofici della esecuzione penale come storicamente è accaduto dalla nascita del penitenziario per circa due secoli. I ritardi accumulati da Paesi come l’Italia nella realizzazione dei piani carceri reiteratamente annunciati non derivano dal confronto su questo o quel modello di pena ma da una condizione di arretratezza nella formazione di quell’apparato industriale-carcerario connesso al sistema della sicurezza che in Paesi come gli Stati Uniti realizza alti profitti con l’edilizia carceraria. Le giustificazioni del carcere sono oggi puramente quantitative in risposta ai massicci processi di incarcerazione e alla crescita del tasso di detenzione: occorrono più carceri perché occorrono più incarcerati per governare gli effetti sociali della crisi. I requisiti delle nuove carceri si stanno uniformando un pò dovunque sulla base della classificazione degli istituti in bassa sicurezza (low security), media sicurezza (medium security), alta sicurezza (high security) con la corrispondente modulazione dei sistemi di contenimento, permanenza, sorveglianza, socialità, mobilità dei detenuti. Carceri compatti, poco costosi perché prodotti attraverso una semplificazione dei processi realizzativi, gestibili con minor personale di sorveglianza, maggiori tecnologie di controllo, riduzioni delle interazioni ambientali dei detenuti. Il concetto di base è la sistemazione di più detenuti in minore spazio, realizzabile più facilmente attraverso l’organizzazione di strutture scatolari di celle per le medie e alte sicurezze o di dormitori (aperti o chiusi) per le strutture di bassa sicurezza. Queste soluzioni, più o meno articolate, in ragione dei diversi regimi detentivi presenti, della convivenza dei differenti gruppi di detenuti e dei diversi tempi di permanenza all’interno degli istituti, tendono a favorire logisticamente il maggiore immagazzinamento dei corpi. Il sovraffollamento si traduce nella trasformazione della cella singola in doppia e tripla o nell’inserimento di nuove pile di brande nei dormitori. Gli effetti del sovraffollamento sono noti: peggioramento delle condizioni detentive, dei fattori ambientali, dei servizi, riduzione delle dotazioni di spazio personale e privacy, incremento di insofferenza e aggressività interne. E’ possibile ipotizzare tipologie che non consentano un allargamento a fisarmonica della capacità di alloggiamento attraverso la doppia e tripla cuccetta in cella o le colonne di brande nei cameroni? Se le parole spese contro il sovraffollamento nelle carceri hanno una qualche credibilità si potrebbero trarre alcune conseguenze sul piano delle strutture. Ad esempio quella di abbandonare il “carcere di celle”, campione dello stivaggio, per puntare la barra su modelli completamente differenti, non riferibili ai filoni fallimentari dell’edilizia carceraria ma a quelli dell’edilizia residenziale per le case penali, dell’accoglienza, dei campus o degli ostelli per le case circondariali. Le sistemazioni abitative dovrebbero avere un diretto rapporto con l’area dei laboratori e della formazione, fondamentali in un percorso reale di reinserimento. I familiari e i visitatori potrebbero essere condotti direttamente verso le diverse unità residenziali con percorsi separati anche visivamente dagli altri servizi.

Una possibile procedura per i nuovi istituti: i progetti partecipati
Che cosa vuol dire progetti partecipati? Intanto che vi deve essere una partecipazione degli enti interessati al progetto. Questo comporta che i tre enti territoriali (Comune, Provincia e Regione) devono avere la parola. Devono avere la parola anche altri utenti del carcere, operatori penitenziari, avvocati, medici, infermieri, associazioni di volontariato penitenziario, che porteranno anche la voce dei detenuti e gli stessi detenuti, se si darà loro la parola. Il progetto del carcere non potrà che guadagnare dai pareri che sono espressi da coloro che vi dovranno lavorare, da coloro che lo dovranno subire e da coloro che saranno inevitabilmente coinvolti nella gestione. Naturalmente ci saranno resistenze, che riguarderanno la sicurezza, che non deve essere interessata perché la partecipazione deve rappresentare esigenze da soddisfare e non soluzioni concrete, da rendere pubbliche. Quello che va evidenziato, però, è un aspetto particolare dei progetti che sono stati eseguiti per la costruzione degli istituti. Tali progetti, come detto precedentemente, favoriscono il sovraffollamento. Le Sezioni, sugli spazi delle quali si aprono le camere di pernottamento (divenute ormai celle), si prestano ad essere occupate senza limiti numerici o a limiti numerici moltiplicabili. Tanto che oggi, in presenza di camere singole, il raddoppiamento dei posti è la regola. Poi le stesse camere/celle già raddoppiate possono essere occupate da tre o quattro persone, anche con letti a castello e il sovraffollamento diventa inevitabile. Sull’uso dei letti a castello poi, ne dovrebbe essere inibito l’uso, perché tolgono inesorabilmente aria e vivibilità. L’impostazione in Sezioni favorisce dunque il sovraffollamento e dovrebbero essere pensate soluzioni progettuali diverse. E’ tipica degli istituti di pena, ma è altrettanto tipica a produrre sovraffollamento. Si dovrebbe, pertanto, diffidare dal mantenere gli schemi costruttivi seguiti sino ad oggi e diventati ormai stereotipi e impegnarsi in schemi costruttivi diversi, facendo riferimento anche a soluzioni sperimentate in altri Paesi. Sarebbe utile fare riferimento a schemi relativi ad abitazioni familiari o plurifamiliari, che certamente incideranno sulle capienze, ma che saranno comunque di ostacolo al sovraffollamento, che altrimenti si riprodurrà. Gli schemi costruttivi saranno suscettibili di essere usati per numeri più ampi di quelli progettati, ma questo potrebbe portare alla rinuncia ai vantaggi che i nuovi schemi potrebbero produrre. I locali comuni, disponibili per le varie attività previste dalla legge, dovrebbero essere posti fuori dagli spazi destinati al pernottamento, per preservare gli stessi per questa sola funzione o per altre – alimentazione o stanza comune di socializzazione – che realizzerebbe per gruppi di detenuti una sorta di comunità, studiata per persone che hanno esperienze condivise, tipo quelle della scuola o del lavoro. Così le varie camere dovrebbero essere in linea di massima singole, con la possibilità di un uso di due persone, se richiesto. La camera di pernottamento dovrebbe non essere straniante, ma identificante. Si deve ristabilire un rapporto con il luogo di vita e riportare nella stessa i libri e i giornali che la persona acquista e legge. Molto dipenderà anche dalle regole di gestione della comunità. Se la stessa è piccola si potrà anche prevedere il maturare di una fiducia reciproca che consenta di non chiudere a chiave la porta delle singole camere. Anche le attività esterne da seguire potrebbero essere scelte dalle singole persone: attività di lavoro, di scuola, di partecipazione a corsi di formazione o a manifestazioni sportive o culturali e a tutte le attività, compresa la sala biblioteca e la sala hobbies, in cui si distribuisce nella giornata la vita di una persona. Questa autonomia nell’uso dei propri spazi, potrebbe anche consentire l’accesso ai familiari per risolvere il problema della affettività e della sessualità, salvo non si voglia, per questi aspetti, una piena separazione. La sicurezza potrebbe essere realizzata per ogni unità abitativa e se i singoli appartamenti fossero distribuiti in più piani (con un massimo di tre), si potrebbe avere un presidio di più agenti della sicurezza, da utilizzare solo per le criticità. E’ questa la sorveglianza dinamica, di cui parla una circolare del nuovo DAP. Ovviamente, anche le telefonate e gli acquisti al sopravitto potrebbero avvenire con schede prepagate, con iniziativa degli stessi interessati. Riepilogando: una unità abitativa di quattro camere, con un locale comune per alimentazione e spazio socialità con capienza di 4 o 6 persone, potrebbe essere reiterato sullo stesso piano e per due piani ulteriori (Sollicciano ha un padiglione di quattro piani e uno di tre e Prato un padiglione di 4 piani e uno di due) con una capienza complessiva di 24 o 36 o 42 persone (se, nella comunità di 6 persone, ci fosse una camera utilizzata per due), su tre piani. Ogni edificio, di dimensioni molto diverse da quelli con sezioni. In tal modo si rispetta l’art. 5, comma 1°, dell’O.P. Ovviamente, i servizi con doccia dovrebbero essere realizzati in ogni camera e, accessoria alla saletta comune (da utilizzare per i pasti e la socialità), ci dovrebbe essere una cucina dove potrebbero essere preparati i pasti, con generi alimentari distribuiti ad ogni gruppo, sostituendo le cucine centrali di istituti con centinaia di detenuti, che producono cibi sicuramente mal cucinati. Per finire: resisteranno questi schemi costruttivi al sovraffollamento? Bisogna rendersi conto che questa situazione presenta dei vantaggi. La cucina è decentralizzata per un prodotto migliore. Anche l’igiene dei luoghi può essere affidata alle singole comunità di 4/6 persone. L’igiene delle persone può essere soddisfatta nelle singole camere, in appositi servizi, in vano separato, comprensivi di doccia e, per le donne, di bidet. La distribuzione e consumazione del vitto potrebbe essere soddisfatta all’interno delle singole comunità. Complessivamente, questo tipo di gestione potrebbe eliminare molti dei lavori domestici e consentire di ridurre la spesa per gli stessi, concentrando le attività lavorative in quelle produttive, regolarmente pagate, come l’O.P. prevede. Consentendo ai ristretti di circolare fuori degli edifici di pernottamento si otterrebbe un livello di responsabilizzazione maggiore: tale livello potrebbe rendere possibile, autonomamente per i detenuti, di valersi delle schede prepagate per acquisti e partecipazione a varie attività, senza bisogno di impegnare il personale di sorveglianza. Si torna alla sorveglianza dinamica di cui si era già parlato. Gli schemi costruttivi diversi avranno come inevitabile risultato la riduzione di capienza, come si è già accennato. Se sarà così, verrà rispettato il già citato art. 5, comma primo, del nuovo Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354), la quale stabilisce che Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti. E’ vero che negli ultimi tempi in carcere rispettare la legge è una combinazione, ma non dovrebbe essere ritenuto un inconveniente. E’ anche vero che nessuno dei carceri del “Piano straordinario di edilizia penitenziaria”, varato dal Ministro Alfano contestualmente alla dichiarazione dello “stato di emergenza”, teneva conto del criterio dell’art. 5 dell’O.P.: i carceri metropolitani (previsti, in aggiunta agli esistenti, nelle grandi città) avevano capienze vicine alle mille persone e i padiglioni costruiti nelle aree non edificate di altri istituti avrebbero aumentato le capienze di istituti medi fino a renderli medio-grandi e quelle di istituti grandi fino a renderli grandissimi. Comunque, l’art. 5 dell’O.P. è legge e andrebbe rispettato. Arrivati a questo punto, per confermare il cambiamento e rendere il carcere conforme alla legge, ci vorrebbero regole di gestione corrispondenti. Occorrerebbero locali comuni in cui svolgere le attività di lavoro, scolastiche e di formazione professionale previste e l’uso costruttivo delle sale comuni per biblioteca e locali per favorire i legami familiari sul piano della affettività ed anche della sessualità (se il rispetto dell’affettività e della sessualità sarà un passo avanti che deve essere compiuto, salvo non risultino già adeguate le camere di pernottamento). E, soprattutto, sarebbe necessario l’uso libero ed anzi sollecitato di tutte le attività che riempiono una giornata, in modo che ne derivasse, da parte dei reclusi, una situazione responsabilizzante e non produttrice di inerzia. Altrimenti, lo spirito del carcere riempirà tutti gli spazi e l’unica conclusione sarà che il carcere e il suo spirito hanno vinto.

Le detenute madri. Il fine della legge
Nel testo della legge lo scopo della stessa è indicato nel titolo, a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori. E’ da supporre che quando si è pensato alla nuova legge si è pensato alla tutela della maternità, ma alla fine del preambolo nel decreto 8 marzo 2013 si rileva che l’obbiettivo prioritario della legge in esame è la tutela degli interessi e dei diritti dei minori e che pertanto tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell’equilibrato sviluppo del minore. Nel testo del decreto ai punti 2), 7), 8) riappare la finalizzazione della legge all’interesse del minore. Si potrebbe discutere sulle finalità effettive della legge, se riguardino la madre o il figlio. Quello che comunque è poco adeguato è l’aumento dell’età dei minori – da tre a sei anni – contenuto nella legge. In effetti l’altro aspetto dell’aumento dell’età - fino a 10 anni – è meno rilevante perché si applica in una misura alternativa alla detenzione che si svolge fuori della detenzione e che quindi condiziona meno la situazione del minore, che è, anche formalmente, libero. Non si è tenuto conto della anomala situazione del figlio, che resta in un ambiente difficile e innaturale come il carcere fino a sei anni, all’età in cui si deve andare a scuola e si avverte o si comincia ad avvertire la differenza fra un ambiente libero ed uno coatto, anche se, in effetti, è possibile che lo si avverta già a tre anni e che anche il regime precedente (comma nono dell’art. 11 O.P.) fosse censurabile sulla introduzione in carcere dei figli minori. C’è da scegliere fra due valori: quello di non far crescere il figlio senza la madre e l’altro valore che l’inserimento del figlio in un ambiente innaturale come il carcere sia un rischio da non correre, tanto più se l’età venga elevata e conseguentemente i tempi di permanenza dei bambini si allunghino. Per evitare la sofferenza particolarmente della madre, ma anche il riflesso educativo della mancanza della madre per il figlio, si chiede al figlio di abituarsi a convivere con divieti e rigidità, che qualunque struttura sia tenuta da personale di Polizia inevitabilmente porta con sé. Un aspetto che va considerato è che l’aumento dell’età dei figli comporta l’aumento delle presenze nelle strutture di accoglienza e la conseguente esigenza di rinforzare la struttura stessa: il numero maggiore di utenti di una struttura porta a regole più rigide e a problemi più complessi della stessa. Va descritto il fenomeno concreto dei figli detenuti con la madre. Il numero rilevante di madri con figli detenuti si concentra nelle zone e nei carceri che hanno grandi campi rom e, a riprova, il numero particolarmente elevato delle madri rom con figli detenuti è regolarmente confermato dalle presenze elevate di questo gruppo. Questa situazione fa riferimento a due circostanze: la particolare prolificità (talvolta indotta dalla risposta del sistema) e la prospettiva che essi offrono ai figli di crescere in un campo nomadi: da questi due aspetti e dal pregiudizio che molti giudici hanno sulla crescita dei figli nell’ambiente dei campi rom, che, d’altronde, sono la risposta consueta degli enti locali al gruppo. E’ così che i giudici non rimettono in libertà le madri imputate, anche se i reati sono modesti e non si tratta di “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”. Da qui il numero particolarmente elevato delle madri con figli detenuti. In base a questa discutibile ragione, la maggioranza delle madri detenute sono rom e da qui, se le case famiglia protette funzionano bene, si pensa che i bambini stiano assai meglio che nei campi rom. Mentre non è cosi perché la detenzione di questi bambini li marchia indelebilmente.